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COVID19 - ORDINANZA N. 63/2020 MISURE PIU' STRINGENTI SU PARCHI E GIARDINI, ATTIVITA' ALL'APERTO, SPOSTAMENTI E APPROVVIGIONAMENTO BENI PRIMA NECESSITA'

Pubblicato il 21/03/2020
Pubblicato in: Emergenza COVID

IN RIFERIMENTO AL DIFFONDERSI DEL FENOMENO DEI CONTAGI DA CORONA VIRUS, SONO COSTRETTO AD ADOTTARE MISURE ANCORA PIU' STRINGENTI SUL NOSTRO TERRITORIO COMUNALE, CHE SONO ELENCATE DI SEGUITO. 

Il Sindaco 

Vincenzo Di Marco 

 

 DIVIETI E OBBLIGHI ORDINANZA 63 DEL 21 MARZO 2020

1.     Il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco, ai giardini pubblici ed ai campi da calcio e calcetto comunali presenti su tutto il territorio del Comune di Castellalto;

2.     Il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, ovvero nel raggio dei 100 metri, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

3.    L'obbligo di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

4.     nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso le abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza;

5.     è possibile attendere alle esigenze primarie degli animali d’affezione per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio dimora ovvero nel raggio di 100 metri;

6.     in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali;

7.     la cittadinanza è tenuta a effettuare l’approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel comune o quelli nelle più immediate vicinanze, in modalità spesa intelligente (massimo una volta a settimana) salvo comprovate necessità di carattere medico/sanitarie ovvero nelle immediate vicinanze del luogo in cui è svolta l’attività lavorativa o presenti lungo il percorso ricompreso tra le sede di lavoro e i propri residenza, domicilio o dimora;

8.     la cittadinanza è sempre tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione;

 Allegati
ORD. N. 63-2020.pdf

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