Art. 110 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.)
Tabella dei giochi proibiti
Ai sensi dell' Art. 110 del R.D. 18 Giugno 1931, n. 773, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), si allega al presente avviso la TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI, emanata dal Questore della Provincia di Teramo, precisando che la stessa deve essere esposta, in luogo ben visibile al pubblico, in tutte le sale da biliardo o sale da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'istallazione di apparecchi da gioco.
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